La forma scritta priva di sottoscrizione alla prova della nullitàdi cui all’art. 117 t.u.b.
abstract
Il commento alla sentenza del Tribunale di Treviso si concentra sul requisito della forma scritta priva della sottoscrizione di una delle parti, affrontando il tema generale della conclusione del contratto e chiarendo la natura della sanzione prevista dall’art. 117 co. 3 Testo Unico Bancario.
permalink http://doi.org/10.14277/2281-6100/292